Titolare del potere sostitutivo in caso di inerzia, art. 2, comma 9-bis, l. 241/1990
Ultimo aggiornamento: 30 marzo 2022, 10:48
INDIVIDUAZIONE DEL SOGGETTO CUI E’ ATTRIBUITO IL POTERE DI SOSTITUIRE, IN CASO DI INERZIA, IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
L’art.2, della L. 241/1990 stabilisce, al comma:
9. La mancata o tardiva emanazione del provvedimento costituisce elemento di valutazione della performance individuale, nonché di responsabilità disciplinare e amministrativo-contabile del dirigente e del funzionario inadempiente;
9-bis. L'organo di governo individua, nell'ambito delle figure apicali dell'amministrazione, il soggetto cui attribuire il potere sostitutivo in caso di inerzia. Nell'ipotesi di omessa individuazione il potere sostitutivo si considera attribuito al dirigente generale o, in mancanza, al dirigente preposto all'ufficio o in mancanza al funzionario di più elevato livello presente nell'amministrazione.
L’art.35, comma 1, lettera m), del D. Lgs. 14 marzo 2013, n.33 impone alle Pubbliche Amministrazioni, di pubblicare, per ciascuna tipologia di procedimento, il nome del soggetto a cui è attribuito, in caso di inerzia, il potere sostitutivo, nonché le modalità per attivare tale potere, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale.
Con deliberazione della Giunta Comunale n.23 del 18/02/2019, il potere sostitutivo previsto dalle disposizioni sopra citate, è esercitato dal Segretario Comunale pro tempore, ruolo attualmente ricoperto dal dott. Roberto RUSSI.
MODALITA’ DI ATTIVAZIONE DEL POTERE SOSTITUTIVO
L’esercizio del potere sostitutivo deve essere sollecitato dal privato interessato al provvedimento, con una richiesta indirizzata al titolare del potere sostitutivo indicato in ogni singolo procedimento il quale, entro un termine pari alla metà di quello originariamente previsto, concluderà il procedimento attraverso le strutture competenti o con la nomina di un commissario.
CHI PUO’ PRESENTARE LA RICHIESTA
La richiesta può essere presentata esclusivamente da chi è in attesa del provvedimento finale di un procedimento da lui avviato
QUANDO PRESENTARE LA RICHIESTA
La richiesta può essere presentata quando è trascorso il termine previsto per la conclusione di un procedimento amministrativo.
COME COMPILARE LA RICHIESTA
La richiesta può essere compilata utilizzando il modulo allegato.
COME PRESENTARE LA RICHIESTA
La richiesta di intervento sostitutivo dovrà essere inoltrate al Comune di Pagnacco nei seguenti modi:
a mezzo PEC all’indirizzo comune.pagnacco@certgov.fvg.it, se firmata digitalmente, oppure se scansita con allegata copia del documento di identità, in questo caso l’invio ha lo stesso valore di una raccomandata A.R.;
a mezzo raccomandata A.R.: COMUNE DI PAGNACCO, Via Castellerio n. 38 , 33010 PAGNACCO
direttamente, consegnandola all’Ufficio Protocollo del Comune di Pagnacco, durante gli orari di apertura al pubblico.
ISTRUTTORIA E CONCLUSIONE
Accertata la effettiva violazione della norma e la mancata o ritardata conclusione del procedimento amministrativo, il Segretario Comunale conclude il procedimento avvalendosi delle strutture competenti o con la nomina di un commissario e comunica all’Ufficio Personale il nominativo del responsabile ai fini dell’avvio del procedimento disciplinare.