Trasparenza gestione rifiuti

Ultima modifica 7 dicembre 2022

TRASPARENZA IN MATERIA DI GESTIONE RIFIUTI (DELIBERAZIONE ARERA N. 444/2019)

 

  • GESTORE DELLE ATTIVITA’ DI GESTIONE TARIFFE E RAPPORTI CON GLI UTENTI

COMUNE DI PAGNACCO
Sede: Via Castellerio n. 38 – 33010 Pagnacco
Telefono: 0432/661921 Fax: 0432/661919
E-mail: tributi@comune.pagnacco.ud.it

GESTORE DELLE ATTIVITÀ DI RACCOLTA E TRASPORTO DEI RIFIUTI

A&T 2000 S.p.A.
Sede legale: Piazzetta G. Marconi, 3 – 33010 Codroipo
Sede amministrativa e operativa: Via C. Colombo, 210 – Pasian di Prato
Telefono: 0432/691062 Fax: 0432/691361
E-mail: info@aet2000.it
Sito: http://www.aet2000.it

GESTORE DELLE ATTIVITÀ DI SPAZZAMENTO E LAVAGGIO DELLE STRADE

COMUNE DI PAGNACCO – Ufficio Opere Pubbliche e Manutenzione del Patrimonio
Sede: Via Castellerio n. 38 – 33010  Pagnacco
Telefono: 0432/661950
E-mail: manutenzioni@comune.pagnacco.ud.it

  • RECLAMI

Qualunque reclamo può essere inoltrato tramite mail o tramite posta ordinaria agli indirizzi sopra indicati.

  • REGOLE PER IL CALCOLO DELLE TARIFFE DEL TRIBUTO SUI RIFIUTI (TARI)

Il criterio per il calcolo del tributo sui rifiuti (TARI), che deve coprire totalmente il costo del servizio, consiste nell’applicazione di una tariffa composta da una parte fissa e da una parte variabile, impostata su coefficienti fissati dalla legge e calcolata in base alla superficie dell’immobile ed ai componenti del nucleo familiare per le utenze domestiche, alla superficie dei locali ed alla loro destinazione d’uso per le utenze non domestiche (D.P.R. 158/1999).
La quota fissa del tributo copre i costi sostenuti per la gestione del servizio, riferiti in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti.
La quota variabile del tributo, invece, copre i costi connessi alla gestione del ciclo dei rifiuti (costi di raccolta, trasporto, trattamento e smaltimento degli stessi) e viene rapportata alla quantità di rifiuti conferiti.

Presupposto per l’applicazione del tributo TARI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo e anche di fatto, di locali o di aree scoperte a qualunque uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati.

Si intendono per:

a) locali, le strutture stabilmente infisse al suolo chiuse su tre lati verso l’esterno, anche se non conformi alle disposizioni urbanistico-edilizie;
b) aree scoperte, sia le superfici prive di edifici o di strutture edilizie, sia gli spazi circoscritti che non costituiscono locale, come tettoie, balconi, terrazze, campeggi, dancing e cinema all’aperto, parcheggi;

c) utenze domestiche, le superfici adibite a civile abitazione;
d) utenze non domestiche, le restanti superfici, tra cui le comunità, le attività commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere.

  • RIDUZIONI TARIFFARIE

Utenze domestiche e non domestiche :

    1. Utilizzo corretto del compostaggio : riduzione del 20% parte variabile;
    2. Utenze ubicate fuori zona servita nei casi in cui la distanza dal punto più vicino di raccolta superi i mt. 500: riduzione del 40% - parte fissa e variabile;

Per le utenze non stabilmente attive previste dal comma 659 art. 1 L. 147/2013 s.m.i. la tariffa è ridotta del 25% nella quota fissa e variabile per i seguenti casi:

  1. Per le abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale o altro uso limitato o discontinuo, a condizione che tale destinazione sia specificata nella denuncia originaria o di variazione indicando l’abitazione di residenza o l’abitazione principale e dichiarando espressamente di non voler cedere l’alloggio in locazione o in comodato; ai fini della determinazione della tassa dovuta, il numero di componenti è forfettariamente determinato in una unità;
  2. Per i locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, risultante da titoli abilitativi rilasciati anche in forma tacita dai competenti organi per l’esercizio dell’attività;
  3. Per i locali degli oratori e delle associazioni adibiti ad uso non continuativo, ma ricorrente;
  4. Riduzione della tassa di 2/3 in favore dei cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato, iscritti all’AIRE e già pensionati nei paesi di residenza, limitatamente all’unica unità immobiliare posseduta in Italia a titolo di proprietà o di usufrutto, non concessa in locazione o in comodato ai sensi dell’art. 9 bis D.L. 47/2014 (in merito a questa previsione si precisa che le pensioni percepite devono essere in convenzione internazionale o devono essere erogate dal paese di residenza, quindi non costituisce requisito utile la pensione italiana o estera erogata da uno stato diverso da quello di residenza).

Ai fini della determinazione della tassa dovuta, il numero di componenti è forfettariamente determinato in due (2) unità;

  1.  abitazioni occupate da soggetti ricoverati in case di riposo o istituti sanitari che mantengano la propria residenza in dette abitazioni, a condizione che le stesse non risultino locate o date in comodato d’uso.

Utenze non domestiche:

Il produttore di rifiuti assimilati ai sensi del regolamento comunale per la disciplina del servizio di gestione dei rifiuti, che dimostri, mediante attestazione del soggetto che effettua l’attività di recupero dei rifiuti stessi, di averli avviati al recupero, ha diritto ad una riduzione della tariffa in conformità a quanto disposto dal comma 649 dell’art. 1 della L. 147/2013 e s.m.i.

La determinazione della riduzione spettante viene effettuata a consuntivo e comporta il rimborso o la compensazione all’atto dei successivi pagamenti della tariffa. La riduzione della tariffa è proporzionata alla quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al recupero nella seguente misura:

    • rapporto tra la quantità dei rifiuti assimilati (con esclusione di imballaggi secondari e terziari) avviati al recupero e la quantità di rifiuti ottenuta moltiplicando la superficie assoggettata alla tariffa dell’attività per il coefficiente Kd massimo per la relativa categoria previsto nella Tabella 4 del DPR 158/99 incrementato del 50%.
  • ALTRE AGEVOLAZIONI

Il Comune, per contrastare situazioni di grave crisi economica determinate da eventi eccezionali (emergenza sanitaria, calamità naturali etc.), può deliberare esenzioni, riduzioni o altre forme di agevolazione della tassa rifiuti a favore di una o più categorie di utenza non domestica, al fine di sostenere le imprese maggiormente penalizzate, i soggetti giuridici che erogano servizi a favore della collettività e/o che svolgono attività economiche anche in forma non imprenditoriale o non prevalente. Verranno individuati con apposita delibera di Consiglio Comunale criteri e modalità delle agevolazioni straordinarie.

  • ATTO DI APPROVAZIONE DELLE TARIFFE PER L’ANNO 2022

Le tariffe TARI per l’anno 2022 sono state approvate con deliberazione consiliare n. 25 del 27/05/2022.

 

  • REGOLAMENTO TARI

Il regolamento TARI è stato approvato con deliberazione consiliare n. 32 del 30/09/2020 e modificato con delibera consiliare n. 25 del 28/06/2021.

  • MODALITA’ DI PAGAMENTO DELLA TARI fino all'anno 2020

Il pagamento del tributo sui rifiuti (TARI) deve essere effettuato con i modelli F24 che vengono recapitati direttamente dal Comune utilizzando il codice tributo 3944.
Il versamento può essere effettuato presso tutti gli sportelli bancari o postali senza applicazione di commissioni nonché on-line tramite i servizi di home banking.
I cittadini residenti all’estero, nel caso in cui non possano utilizzare il modello F24, devono effettuare il versamento con bonifico presso INTESA SAN PAOLO  S.P.A. Filiale di Pagnacco, sul conto corrente intestato a:

COMUNE DI PAGNACCO Cod. IBAN  IT62 P030 6912 3441 0000 0300 002 Cod. BIC/SWIFT: B C I T I T M M X X X .

 

  • SCADENZE PAGAMENTO ANNO 2022

Per l’anno 2022 le scadenze delle due rate della TARI sono:

- 30 GIUGNO 2022

- 31 GENNAIO 2023.

  • OMESSI o TARDIVI VERSAMENTI

In caso di omesso, insufficiente o tardivo versamento del tributo alle scadenze stabilite verrà irrogata la sanzione del 30% dell’importo omesso, insufficiente o tardivamente versato, ai sensi dell’art. 13 del decreto legislativo n. 471/1997.

 

  • SEGNALAZIONI E COMUNICAZIONI

Qualunque segnalazione o comunicazione può essere inoltrata tramite mail o tramite posta ordinaria agli indirizzi sopra indicati.
La modulistica necessaria è scaricabile dal nostro sito (Uffici/Tributi/Informativa tassa rifiuti anno 2021).

 

  • DOCUMENTO DI RISCOSSIONE

La riscossione della TARI è stata affidata al concessionario nazionale "Agenzia delle Entrate-Riscossione con delibera consiliare n. 42 del 30.11.2020.

 

  • RIMBORSI

In caso di versamenti di somme in eccesso superiori a 50 euro, l'Agenzia delle Entrate-Riscossione notifica una comunicazione di rimborso. A questo punto sarà possibile recarsi allo sportello indicato per ritirare le somme se l'importo non eccede il limite imposto dalla vigente normativa antiriciclaggio (€ 2.000,00) oppure chiedere in ogni caso che il rimborso sia effettuato con bonifico. Altrimenti se il contribuente vuole anticipare i tempi deve compilare il modulo allegato ed inoltrarlo all'indirizzo e-mail:  rimborso.eccedenze.friuliveneziagiulia@agenziariscossione.gov.it

 


 

Regolamento Tari
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ADER_Modulo richiesta rimborso
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