Contributi per i privati cittadini proprietari di alloggi sfitti da almeno 2 anni ( art. 19 L.R. N.1/2016) - modifica requisiti di accesso
Pubblicato il 11 febbraio 2019 • Sociale
Normativa
Gli incentivi per il “sostegno alle locazioni” a favore dei privati cittadini che mettono a disposizione i loro alloggi, sfitti da almeno due anni, a favore di locatari meno abbienti, e i rimborsi ai Comuni che per tali iniziative abbattono i tributi, sono previsti dall’articolo 19 della legge regionale 19 febbraio 2016, n. 1 e sono disciplinati da apposito Regolamento di esecuzione approvato con Decreto del Presidente della Regione 27 marzo 2018 n. 87 (DPReg 87/2018).
Dove presentare domanda
La domanda può essere presentata esclusivamente a mano dal richiedente il contributo al Comune ove ha sede l’alloggio da locare prima della stipula del contratto di locazione.
Iniziative finanziabili
Sono ammesse a contributo le iniziative finalizzate alla locazione dell’alloggio di proprietà, sfitto da almeno due anni alla data di presentazione della domanda, ai soggetti meno abbienti, aventi un ISEE non inferiore a euro 12.000,00 e non superiore a euro 20.000,00. Il canone di locazione non deve essere superiore al 25% dell’ISEE del locatario. I locatari devono avere nell’alloggio la loro dimora abituale con relativa registrazione della residenza anagrafica.
I contratti di locazione devono essere redatti in forma scritta, registrati e rientrare tra le due seguenti tipologie:
Contratti di durata non inferiore a quattro anni di cui all’art. 2, comma 1 della legge 431/1998 (4+4)
Contratti di durata non inferiore a tre anni di cui all’art. 2, commi 3 e 5 della legge 431/1998 (3+2)
E’ richiesta la stipula di apposita polizza assicurativa di durata pari a quella del contratto di locazione (non necessariamente anche a copertura del periodo di rinnovo del contratto stesso) a copertura degli eventuali danni provocati all’alloggio.
Contributo regionale
Gli incentivi consistono in contributi da erogare - in un’unica soluzione una tantum (ad avvenuta dimostrazione di aver stipulato, successivamente alla presentazione della domanda, un contratto di locazione) - per un importo pari a :
a) per i contratti di locazione di durata non inferiore a quattro anni (4+4) con canone annuo non superiore al 25 per cento dell’ISEE posseduto dal locatario alla data di stipula del contratto medesimo: 2.500,00 euro;
b) per i contratti di locazione di durata non inferiore a tre anni (3+2) con canone annuo non superiore al 25 per cento dell’ISEE posseduto dal locatario alla data di stipula del contratto medesimo: 3.500,00 euro
Maggiorazione
Può essere richiesta una maggiorazione del contributo qualora sull’alloggio il proprietario o i proprietari effettuano, da non più di 6 mesi alla data di presentazione della domanda ovvero entro i successivi 4 mesi, i lavori edilizi di cui all’articolo 4, comma 2 lettere a), b), d) della legge regionale 19/2009, ovvero:
manutenzione ordinaria - manutenzione straordinaria - attività edilizia libera.
L’importo della maggiorazione è pari alla spesa rimasta effettivamente a carico del/i proprietario/i fino a un massimo di euro 2.500,00.
Da chi può essere presentata la domanda
Possono presentare la domanda persone maggiorenni. La domanda può essere altresì presentata in nome e per conto di una persona minorenne o in contitolarità con un soggetto minorenne, qualora l’iniziativa debba essere attuata in tale forma, a tutela del diritto del minore per espressa disposizione del Giudice.
Il richiedente, titolare della domanda, deve risultare proprietario dell’alloggio oggetto dell’iniziativa e del rapporto contributivo. Nel caso in cui ci siano più proprietari sull’alloggio oggetto dell’iniziativa la domanda di contributo deve essere presentata da uno solo dei comproprietari in nome e per conto anche degli altri comproprietari dell’alloggio i quali devono possedere anch’essi tutti i requisiti soggettivi previsti dal Regolamento.
Requisiti per poter presentare domanda
Possono presentare domanda persone maggiorenni che siano cittadini italiani, o cittadini di Stati appartenenti all’Unione europea e loro familiari, o cittadini extracomunitari titolari di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo, o titolari di permesso di soggiorno di durata non inferiore ad un anno, e che alla data di presentazione della domanda siano anagraficamente residenti nel territorio regionale da almeno ventiquattro mesi continuativi.
Inoltre l’articolo 7 del Regolamento prevede che alla data della presentazione della domanda i richiedenti non abbiano beneficiato nei dieci anni precedenti di sovvenzioni, finanziamenti, agevolazioni o contributi per l’acquisto o il recupero dell’alloggio oggetto dell’iniziativa.
Nel caso vi siano più comproprietari dell’alloggio oggetto dell’iniziativa i requisiti devono essere posseduti, non solo da chi presenta la domanda, ma anche da tutti gli altri comproprietari dell’alloggio.