Seguici su
Cerca

Cambio di residenza

Ultima modifica 11 aprile 2023

CAMBIO DI RESIDENZA IN TEMPO REALE

Art. 5 del D.L. 9 febbraio 2012, n. 5, convertito in L. 4 aprile 2012, n. 35, recante
"Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo"


I cittadini possono rendere le dichiarazioni anagrafiche (di cui all'art. 13, comma 1, lettere a)  b) e c), del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223) con una delle seguenti modalità:
1) direttamente all’Ufficio Anagrafe di Pagnacco – Via Castellerio n. 38 – piano terra, negli orari di apertura al pubblico
2) a mezzo raccomandata
3) per via telematica alla PEC comune.pagnacco@certgov.fvg.it, ad una delle seguenti condizioni:
      - che la dichiarazione sia sottoscritta con firma digitale;
      - che il dichiarante sia identificato dal sistema informatico con l'uso della carta d'identità elettronica, della carta nazionale dei servizi, o comunque con strumenti che consentano l'individuazione del soggetto che effettua la dichiarazione;
      - che la dichiarazione sia trasmessa attraverso la casella di posta elettronica certificata del  dichiarante;
      - che la copia della dichiarazione recante la firma autografa e la copia del documento d'identità del dichiarante siano acquisite mediante scanner e trasmesse tramite posta elettronica semplice.


Il richiedente deve compilare il modulo per sé e per tutte le persone che con lui cambiano la residenza. Alla dichiarazione deve essere allegata copia del documento d’identità e del codice fiscale di tutti coloro che trasferiscono la residenza che, se maggiorenni, devono sottoscrivere il modulo. 
La mancata compilazione dei campi relativi a dati obbligatori (quelli contrassegnati con un solo asterisco) comporta la non ricevibilità della richiesta.

L'art. 5 del decreto-legge n. 47 del 28 marzo 2014 tratta della "Lotta all'occupazione abusiva di immobili" e prescrive che "chiunque occupa abusivamente un immobile senza titolo non può chiedere la residenza ne' l'allacciamento a pubblici servizi in relazione all'immobile medesimo e gli atti emessi in violazione di tale divieto sono nulli a tutti gli effetti di legge". Secondo tale normativa chiunque occupi abusivamente un immobile non può chiedere la residenza né l'allacciamento a pubblici servizi in relazione all'immobile medesimo, prevedendoanche la nullità degli effetti degli atti emessi in violazione di tale divieto. Il precedente quadro normativo consentiva a coloro i quali avessero occupato abusivamente un edificio di ottenervi la residenza pur in pendenza di un procedimento penale.La norma in esame mira al ripristino delle situazioni di legalità compromesse dalla sussistenza di fatti penalmente rilevanti. Pertanto con la nuova normativa la residenza si misura non solo sulla abitualità della dimora nell'abitazione ma anche - e anzi, forse, prima - dalla regolarità del titolo di occupazione, e la dichiarazione di residenza sarà irricevibile qualora non fosse dimostrato che l'alloggio è occupato legittimamente. Qualora il richiedente la residenza non sia il proprietario dell'immobile, dovrà allegare alla dichiarazione di residenza il modello antiabusivismo compilato da parte del proprietario dell'abitazione, unitamente alla fotocopia del suo documento di identita'.


Il cittadino di Stato non appartenente all’Unione Europea deve allegare la documentazione indicata nell’allegato A). L’istanza, senza la documentazione allegata, è irricevibile (artt. 5 e 6 del D.Lgs.n.286/98).
Il cittadino di Stato appartenente all’Unione Europea deve allegare la documentazione indicata  nell’allegato B).


Il richiedente proveniente da uno Stato estero, ai fini della registrazione in anagrafe del rapporto di parentela con altri componenti della famiglia, deve allegare la relativa documentazione, in regola con le disposizioni in materia di traduzione e legalizzazione dei documenti.


In caso di abitazione di nuova costruzione, l’indirizzo esatto dell’abitazione deve essere richiesto all’ufficio tecnico urbanistica edilizia privata del Comune.


PATENTE E VEICOLI INTESTATI – Devono essere inseriti nella dichiarazione di residenza il numero della patente e delle targhe dei veicoli (autoveicoli, rimorchi, motoveicoli, ciclomotori) intestati al dichiarante e agli altri membri della sua famiglia.

TESSERA BENZINA AGEVOLATA – Se in possesso della tessera della benzina agevolata, rivolgersi alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato, Agricoltura di Udine – Ufficio Carburanti – in Via Morpurgo n. 4 – Udine – tel.  0432-273222 / 276 / 256  –  fax 0432-273555 - www.ud.camcom.it – benzine@ud.camcom.it  

 

ITER PROCEDURA ANAGRAFICA

L’Ufficiale d’Anagrafe nei due giorni lavorativi successivi alla presentazione delle dichiarazioni provvede all’iscrizione anagrafica, alla cancellazione o alla registrazione del cambio di abitazione. Nei casi di iscrizione con provenienza da altri comuni o dall'estero di cittadini italiani iscritti all'AIRE, l'Ufficiale d'Anagrafe provvede, con la massima tempestività, ad informare dell'iscrizione effettuata il comune di provenienza o di iscrizione AIRE, inoltrando a quest’ultimo i dati forniti dall'interessato.
Il comune di provenienza provvede a sua volta alla cancellazione dell'interessato, con decorrenza dalla data della presentazione della dichiarazione, entro due giorni lavorativi dalla data di ricezione della comunicazione del comune di nuova iscrizione. A partire dal momento di ricezione della comunicazione, il comune di provenienza cessa di rilasciare agli interessati la certificazione anagrafica.
Il successivo adempimento a carico del comune di provenienza riguarda l'invio al comune di nuova iscrizione dei dati integrati e corretti, riguardanti l'interessato, entro e non oltre il termine di cinque giorni lavorativi dalla comunicazione effettuata dal comune di nuova iscrizione. Il comune di nuova iscrizione, nelle more del ricevimento della comunicazione da parte del comune di precedente iscrizione, rilascia solo la certificazione relativa alla residenza e allo stato di famiglia.


ACCERTAMENTO DEI REQUISITI

L’accertamento dei requisiti previsti per l'iscrizione anagrafica o per la registrazione dei cambiamenti di abitazione deve avvenire entro 45 giorni dalla dichiarazione resa o inviata. Decorso tale termine, qualora non vengano comunicati all'interessato gli eventuali requisiti mancanti o gli esiti negativi degli accertamenti svolti, ai sensi dell'art. 10 bis della legge n. 241/1990, quanto dichiarato si considera conforme alla situazione di fatto in essere alla data della dichiarazione.Con riguardo ai cittadini di Stati non appartenenti all’Unione Europea, si informa che la verifica della regolarità del soggiorno precede l'iscrizione anagrafica. In caso di dichiarazioni non corrispondenti al vero si applicano gli articoli 75 e 76 del D.P.R. n. 445/2000, i quali dispongono rispettivamente la decadenza dai benefici acquisiti per effetto della dichiarazione e la segnalazione alle autorità di pubblica sicurezza delle discordanze tra le dichiarazioni rese dagli interessati e gli esiti degli accertamenti esperiti.In caso di esito negativo degli accertamenti, ovvero di verificata assenza dei requisiti, viene ripristinata la posizione anagrafica precedente.

Dichiarazione di residenza
28-06-2021

Allegato formato pdf

Dichiarazione di residenza stranieri
28-06-2021

Allegato formato pdf

Dichiarazione antiabusivismo
30-11-2021

Allegato formato pdf

Allegato A - cittadini extra UE
11-04-2023

Allegato 82.44 KB formato pdf

Allegato B - cittadini UE
11-04-2023

Allegato 87.23 KB formato pdf

informativa generaleprivacy_demografico_elettorale_stato civile
11-04-2023

Allegato 19.50 KB formato pdf


Quanto sono chiare le informazioni su questa pagina?

Grazie, il tuo parere ci aiuterà a migliorare il servizio!

Quali sono stati gli aspetti che hai preferito?
1/2
Dove hai incontrato le maggiori difficoltà?
1/2
Vuoi aggiungere altri dettagli?
2/2
Inserire massimo 200 caratteri
È necessario verificare che tu non sia un robot